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Circolare 4225

Elezioni per il rinnovo del CSPI – 7 MAGGIO 2024

Elezioni per il rinnovo del CSPI - 7 MAGGIO 2024

Si comunica che il 7 maggio 2024, in tutte le scuole, si svolgeranno le votazioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), il massimo organo collegiale della scuola.
Lo ha stabilito il Ministro dell’Istruzione e del Merito con l’Ordinanza Ministeriale 234 del 5 dicembre 2023.
Le votazioni per il rinnovo del CSPI avvengono a scrutinio segreto dalle ore 8 alle ore 17 del 7 maggio 2024.
Il seggio elettorale n° 1 è predisposto nell’ufficio di vicepresidenza al secondo piano.
Può esercitare il diritto di voto:
– tutto il personale Docente ed ATA (anche se assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) titolare presso l’Istituzione scolastica nel giorno delle votazioni.
Il personale Docente e ATA con contratto a tempo determinato può votare purché la nomina sia avvenuta entro il giorno antecedente le votazioni e la durata del contratto sia fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle attività didattiche; altresì, può esercitare il diritto di voto il personale in comando e in distacco. Gli elenchi degli elettori sono depositati presso la segreteria della Commissione elettorale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
– all’atto di votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento;
in mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa annotazione nel verbale;
– gli elettori prima di ricevere la scheda sono tenuti ad apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori;
– il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo e il nominativo del candidato che si vuole votare appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista;
– si può votare solo per i candidati che appartengono alla propria componente. Il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente.
Nel dettaglio, per la Scuola Secondaria di secondo grado è possibile esprimere:
• n. 3 preferenze per la componente personale docente Scuola secondo grado;
• n. 1 preferenza per la componente personale ATA.

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